[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2it\/wiki29\/2023\/12\/02\/misure-cautelari-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2it\/wiki29\/2023\/12\/02\/misure-cautelari-wikipedia\/","headline":"Misure cautelari – Wikipedia","name":"Misure cautelari – Wikipedia","description":"IL misure cautelari sono misure di vario tipo e di diversa gravit\u00e0 che possono essere disposte prima di un procedimento","datePublished":"2023-12-02","dateModified":"2023-12-02","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2it\/wiki29\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2it\/wiki29\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":100,"height":100},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2it\/wiki29\/2023\/12\/02\/misure-cautelari-wikipedia\/","wordCount":1924,"articleBody":"IL misure cautelari sono misure di vario tipo e di diversa gravit\u00e0 che possono essere disposte prima di un procedimento o durante lo stesso. Ci sono provvedimenti aventi questa natura sia nel diritto processuale civile sia nel diritto processuale penale.Inoltre anche il processo amministrativo conosce istituti cautelari. In complesso esse apprestano la tutela cautelare. Nel diritto processuale civile le misure cautelari sono dei provvedimenti ottenuti con la proposizione di un’azione cautelare rivolti a evitare in via provvisoria prima del processo o durante il tempo necessario perch\u00e9 questo si svolga, che vengano irrimediabilmente pregiudicate le condizioni o i beni occorrenti per il fruttuoso esercizio di un’azione di cognizione o un’azione esecutiva. I provvedimenti cautelari sono disciplinati agli artt. 669-bis – 669-quaterdecies del c.p.c. Sono considerati “sommari” perch\u00e9 si compongono in una struttura bifasica dove nella prima fase il giudice cautelare (individuato nel Tribunale Monocratico che sarebbe competente per il merito) accoglie (art. 669-octies) o rigetta (art. 669-septies) la richiesta di autorizzazione della misura cautelare con ordinanza e sulla base della sussistenza o meno dei due requisiti propri del ricorso cautelare (il periculum in mora e il fumus boni iuris); mentre nella seconda fase si instaura il giudizio a cognizione piena che integra il principio del contraddittorio e il principio dispositivo a tutela della difesa delle parti. Il giudizio cautelare instaurato a seguito dell’esercizio \u00e8 strumentalmente collegato a quello di merito: esso si conclude con un’ordinanza di carattere provvisorio, proprio perch\u00e9 la tutela cautelare \u00e8 volta a porre rimedio ai rischi che derivano dalla durata del processo. Nel caso in cui il giudice, durante la prima fase, decida di emettere il provvedimento inaudita altera parte e solo nel caso in cui la comparizione della controparte possa pregiudicare seriamente l’attuazione del provvedimento, il giudice provvede con decreto motivato, fissando l’udienza di comparizione entro un termine perentorio di 15 giorni nonch\u00e9 fissando alla parte che ne ha fatto richiesta un termine perentorio di 8 giorni per la notificazione del decreto e del ricorso. In questo caso il contraddittorio si intende “differito” a udienza successiva, altrimenti il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalit\u00e0 non necessaria del contraddittorio, dichiara con ordinanza il provvedimento cautelare. In caso di rigetto o di ordinanza con la quale il giudice si dichiara incompetente, il procedimento perde efficacia ma non pregiudica la riproposizione della domanda qualora si provino mutamenti delle circostanze o vi siano nuove ragioni di fatto o in diritto. Se il giudice emette ordinanza di accoglimento della misura cautelare (tranne che si tratti di provvedimenti d’urgenza o col carattere dell’anticipatoriet\u00e0 ex art. 700 c.p.c.) qualora sia emessa ante causam, fissa con termine perentorio che il procedimento sia instaurato entro 60 giorni davanti al giudice competente per il merito. Entrambi i giudici possono modificare o revocare il provvedimento, a richiesta di parte e solo sulla base di mutamenti delle circostanze e allegazione di fatti anteriori ma non conosciuti prima dell’instaurazione del giudizio sommario. L’attuazione della misura cautelare si svolge ai sensi dell’art. 491 se ha come oggetto una somma di denaro davanti al giudice dell’esecuzione. Se invece riguarda consegna o rilascio di cose determinate o di una quantit\u00e0 determinata di cose fungibili o riguarda obblighi di fare o di non fare, queste misure vengono prese direttamente dal giudice cautelare il quale pu\u00f2 provvedere nel senso che ritiene pi\u00f9 opportuno. Contro l’ordinanza o il decreto che accoglie o rigetta il provvedimento cautelare non \u00e8 pi\u00f9 ammessa opposizione bens\u00ec reclamo ex art. 669-terdecies entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dalla notificazione o comunicazione del provvedimento che si vuole reclamare. La competenza in sede di reclamo \u00e8 attribuita al Tribunale in composizione collegiale o alla Corte d’Appello se la misura \u00e8 stata richiesta in secondo grado. Il reclamo non sospende l’esecuzione dell’ordinanza tranne che se si prova che questo possa pregiudicare il soggetto passivo con grave e irreparabile danno. Il ricorrente pu\u00f2 richiedere al giudice amministrativo di porre in essere tutti i provvedimenti che riterr\u00e0 opportuni per la tutela della pretesa, secondo la fondatezza del Fumo buono legale e del Pericolo in ritardo , fra cui anche i provvedimenti cautelari innominati ex art. 700 c.p.c. (art. 21 c. 8 L. TAR). In particolare, le misure cautelari nel processo amministrativo sono previste e disciplinate negli artt. 55 e ss. Le misure cautelari possono essere, nel processo amministrativo, di tre tipologie. All’art. 55 c.p.a. sono previste le misure cautelari collegiali, ovvero quelle misure che possono essere richieste dal ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso: si chiede perci\u00f2 l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, pi\u00f9 idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Tra le misure richieste potr\u00e0 esservi anche l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria o l’adozione di un atto emendato dai vizi di tipo istruttorio, procedimentale o anche sostanziale gi\u00e0 chiaramente riscontrati in sede di cognizione cautelare (c.d. tecnica del rinvio ). Il collegio si pronuncer\u00e0 sulla richiesta con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nell’art. 56, sono invece previste le misure cautelari monocratiche, ovvero misure cautelari provvisorie richieste prima che vi sia stata la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio (ex art. 55), quando vi sia estrema gravit\u00e0 ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio. La domanda cautelare, inoltre, \u00e8 improcedibile finch\u00e9 non \u00e8 presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’articolo 55, comma 13. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. L’art. 61 c.p.a. invece prevede le misure cautelari anteriori alla causa (c.d. Prima di ragione ), ovvero misure richieste dal ricorrente in caso di eccezionale gravit\u00e0 e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale. In questo caso, il ricorrente potr\u00e0 richiedere misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa. Le misure cautelari sono disciplinate dal Libro IV del c.p.p. Sono disposte dall’autorit\u00e0 giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale. Le distinguono tra: misure cautelari personali, distinte a loro volta tra coercitive e interdittive; misure cautelari reali. Tutela cautelare amministrativa e diritto comunitario: spunti ricostruttivi di un rapporto difficoltoso [ collegamento interrotto ” , Contessa, 2008, i N http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it Il provvedimento cautelare: forme ed effetti , Di Benedetto, 2000, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it Tutela cautelare degli interessi pretensivi e oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto: i confini tra processo e procedimento , Di Lieto, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it Presidente e collegio nella tutela cautelare. Novit\u00e0 e prospettive nella disciplina della legge n. 205 del 2000 , Gallo, 2001, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell’ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo , Garofali, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it La realizzazione del risultato nel giudizio amministrativo: la sentenza breve in sede cautelare , Pass, pass, 2004, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it Natura e presupposti dell’azione cautelare , Pittalis, 2000, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it L’atipicit\u00e0 delle misure cautelari nel processo amministrativo, tra mito e realt\u00e0 , Saitta, 2006, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it Le nuove frontiere della giustizia amministrativa tra tutela cautelare ante causam e confini della giurisdizione esclusiva , Sandulate M.A, 2004, In http:\/\/www.goustizia-ambinistrativa.it "},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2it\/wiki29\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2it\/wiki29\/2023\/12\/02\/misure-cautelari-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Misure cautelari – Wikipedia"}}]}]